(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 51 del 26 ottobre 2001) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Disciplina delle leggi che possono essere sottoposte a referendum 1. Nei casi in cui l'assemblea regionale approvi una legge di cui all'art. 3, primo comma, art. 8-bis, art. 9, terzo comma ed art. 41-bis dello statuto, il presidente ne da' comunicazione al presidente della Regione, indicando se l'approvazione sia avvenuta o meno con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'assemblea regionale. 2. Il presidente della Regione, nel rispetto dell'art. 28 dello statuto della Regione, provvede all'immediata pubblicazione della legge con l'avvertenza che, entro tre mesi, un quinto dei membri dell'assemblea regionale o un cinquantesimo degli elettori, ovvero un trentesimo degli elettori qualora l'approvazione sia avvenuta con la maggioranza dei due terzi, possono chiedere che si proceda a referendum popolare. 3. La legge e' inserita nella Gazzetta Ufficiale della Regione, distintamente dalle altre leggi, senza numero d'ordine e senza formula di promulgazione.