(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
             Regione Sicilia n. 51 del 26 ottobre 2001)
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                 Disciplina delle leggi che possono
                   essere sottoposte a referendum
    1. Nei casi in cui l'assemblea regionale approvi una legge di cui
all'art.  3,  primo  comma,  art.  8-bis, art. 9, terzo comma ed art.
41-bis   dello   statuto,  il  presidente  ne  da'  comunicazione  al
presidente  della Regione, indicando se l'approvazione sia avvenuta o
meno  con  la maggioranza  dei  due  terzi dei componenti l'assemblea
regionale.
    2.  Il  presidente della Regione, nel rispetto dell'art. 28 dello
statuto  della  Regione,  provvede  all'immediata pubblicazione della
legge  con  l'avvertenza  che,  entro  tre mesi, un quinto dei membri
dell'assemblea regionale o un cinquantesimo degli elettori, ovvero un
trentesimo  degli  elettori  qualora  l'approvazione sia avvenuta con
la maggioranza  dei  due  terzi,  possono  chiedere  che si proceda a
referendum popolare.
    3.  La  legge e' inserita nella Gazzetta Ufficiale della Regione,
distintamente  dalle  altre  leggi,  senza  numero  d'ordine  e senza
formula di promulgazione.